Entreranno a breve in vigore le nuove misure di prevenzione incendi per i condomini previste dal DM 25 Gennaio 2019. Ecco di cosa si tratta
Le nuove disposizioni in materia di antincendio per i condomini erano attese da alcuni anni. Fino ad oggi, infatti, si è fatto riferimento per questa tipologia di attività al DM 246 del 1987. Le nuove disposizioni, così come le vecchie, trovano applicazione diretta su tutto il territorio nazionale, a Milano e Catania come a Roma e Palermo.
Da quest’anno la normativa si aggiorna, arricchendosi di specificazioni nuove e nuove definizioni, colmando dei vuoti normativi e precisando alcuni passaggi di difficile interpretazione.
Le tempistiche
Il nuovo DM antincendio per i condomini, pubblicato il 25 gennaio 2019, entrerà in vigore tuttavia soltanto il 6 maggio dello stesso anno, e cioè decorsi 90 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta. Tali nuove disposizioni dovranno essere applicate sin da subito per i nuovi edifici.
Per quanto riguarda gli edifici esistenti, le misure previste di più immediata applicazione (quelle gestionali) entreranno in vigore solamente il 6 maggio 2020, al fine di permettere a condòmini ed amministratori di adeguarsi alle nuove disposizioni.
Tutti gli obblighi di maggiore rilievo, avranno a disposizione un ulteriore anno per la messa in regola. Ciò significa che gli impianti di segnalazione manuale dell’incendio ed i sistemi di allarme vocale, ad esempio, avranno come termine ultimo il 6 maggio 2021.
I soggetti interessati
Gli obblighi di legge antincendio per i condomini si applicano in maniera diversa in base all’altezza antincendio dell’edificio. Si precisa che per l’altezza antincendio non si fa riferimento alla linea di gronda dell’edificio, ma alla soglia/davanzale dell’apertura del livello abitabile più elevato, esclusi i vani tecnici.
In particolare, vengono individuate quattro tipologie di edifici:
- P. 0: edifici di altezza antincendio da 12 metri a 24 metri;
- P. 1: edifici di altezza antincendio da 24 metri a 54 metri;
- P. 2: edifici di altezza antincendio da oltre 54 metri fino a 80 metri;
- P. 3: edifici di altezza antincendio oltre 80 metri.
Come è facile intuire, le disposizioni diventano più severe e stringenti all’aumentare dell’altezza dell’edificio in questione.
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