Le attività commerciali rientrano spesso tra le attività soggette al controllo dei vigili del fuoco. Ma come faccio a sapere se anche la mia attività è soggetta? quali sono esattamente i requisiti dalla norma?
Tra le tante attività soggette al controllo prevenzione incendi, vengono indicate anche le attività commerciali così definite: “Locali adibiti ad esposizione e/o vendita all’ingrosso o al dettaglio, fiere e quartieri fieristici, con superficie lorda superiore a 400 m2 comprensiva dei servizi e depositi”.
Il D.P.R. 151 del 1 Agosto 2011 rappresenta il riferimento normativo per la prevenzione incendi, introducendo le attività commerciali al punto 69 dell’allegato I e rendendole soggette alla presentazione della SCIA antincendio. La norma divide le attività in tre categorie: A, B e C. Questa suddivisione avviene in base alla superficie dell’attività commerciale e determina adempimenti maggiori man mano che si sale di categoria.
Le attività che ricadono nelle classi B e C, ad esempio, devono richiedere al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco la valutazione del progetto di nuovi impianti o costruzioni, nonché delle modifiche da apportare a quelli esistenti. Per ottenere la valutazione del progetto occorre inoltre allegare alla domanda tutta la documentazione richiesta conformemente all’allegato I del D.M. 7 Agosto 2012.
Quali sono gli adempimenti?
I passi da seguire per mettere a norma una attività commerciale dal punto di vista della prevenzione incendi dipendono dalla regola tecnica che si sceglie di seguire. E’ infatti possibile sfruttare la regola tecnica tradizionale seguendo il D.M. 27/07/2010 oppure la nuova regola tecnica verticale in vigore dal 02/01/2019.
Che si opti per una o l’altra regola tecnica, gli aspetti su cui porre l’attenzione sono sempre gli stessi:
- Vie di esodo
- Segnaletica di emergenza
- Resistenza al fuoco delle strutture
- Compartimentazione
- Certificazione degli impianti
- Densità di affollamento
- Dimensionamento degli impianti di spegnimento
- Manutenzione
Chi sono i soggetti responsabili?
Il titolare dell’attività, sia essa nuova o esistente, è tenuto a presentare una Segnalazione Certificata di Inizio Attività, ad opera di un tecnico abilitato, che attesti la regolarità dell’attività. Tale segnalazione, detta anche SCIA antincendio, ha sostituito il Certificato di Prevenzione Incendi a partire dall’entrata in vigore del D.P.R. 151/2011. A questa si lega il Rinnovo Periodico della Conformità Antincendio, necessario ogni cinque anni a partire dalla presentazione della prima SCIA.
Le suddette segnalazioni vengono redatte da tecnici abilitati e professionisti antincendio certificati e danno diritto, una volta presentate, all’esercizio immediato dell’attività. In caso di mancata presentazione, essendo la prevenzione incendi un argomento sensibile, comporta per il titolare dell’attività una sanzione fino a 4.800 o la reclusione fino a 3 anni.
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