Le autorimesse sono tra le attività più comuni soggette alla prevenzione incendi. Scopriamo insieme quando è necessario presentare una SCIA antincendio e quali sono le prescrizioni
Tra le attività soggette al controllo dei Vigili del Fuoco che devono rispettare una precisa normativa di prevenzione incendi, è inclusa anche l’attività di autorimessa. Le autorimesse sono senz’altro tra le attività soggette più comuni essendo presenti, oltre che in edifici adibiti specificatamente a questo scopo, anche in piani terra e piani cantinati di condomini ed edifici commerciali.
La normativa in materia di prevenzione incendi riguardante le autorimesse ha subìto recentemente degli aggiornamenti. Ai sensi del d.P.R. 151/2011, l’autorimessa è definita come “area coperta destinata al ricovero, alla sosta ed alla manovra di veicoli con servizi annessi”. Sono quindi esclusi, in quanto non considerati autorimesse:
- Gli spazi di esposizione, vendita o deposito di veicoli, qualora provvisti di quantitativi limitati di carburante;
- Le aree coperte destinate al parcheggio di veicoli ove ciascun posto auto sia accessibile direttamente da spazio scoperto.
Con l’entrata in vigore del d.P.R. 151 del 2011, inoltre, sono è stato modificato il parametro in base al quale una autorimessa è soggetta ai controlli dei Vigili del Fuoco, stabilendo come unico principio l’estensione dell’attività e rendendo soggette tutte le autorimesse di superficie lorda superiore ai 300 metri quadri.
Sei titolare dell’attività? Ecco cosa fare
Il titolare dell’attività (che nel caso dei condomìni coincide con l’amministratore di condominio), sia essa nuova o esistente, è tenuto a presentare una Segnalazione Certificata di Inizio Attività ad opera di un tecnico abilitato, che attesti la regolarità dell’attività. Tale segnalazione, detta anche SCIA antincendio, ha sostituito il Certificato di Prevenzione Incendi a partire dall’entrata in vigore del d.P.R. 151/2011. A questa si lega il Rinnovo Periodico della Conformità Antincendio, da produrre generalmente ogni cinque anni a partire dalla presentazione della SCIA.
Le suddette segnalazioni vengono redatte da tecnici abilitati e da professionisti antincendio certificati e danno diritto, una volta presentati, all’esercizio immediato dell’attività. In caso di mancata presentazione, essendo la prevenzione incendi un argomento sensibile, comporta per il titolare dell’attività una sanzione fino a 4.800 o la reclusione fino a 3 anni.
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